Casa funeraria

Casa funeraria

Le case funerarie sono strutture presso le quali collocare, a richiesta dei familiari, le salme per la composizione, la vestizione e l’osservazione e dove sono svolte attività di imbalsamazione, tanatocosmesi, custodia ed esposizione del defunto, oltre alle attività di commemorazione e commiato.

Presso le case funerarie possono, inoltre, essere custoditi, per brevi periodi, i defunti in feretri sigillati in attesa del trasporto, dell’inumazione, della tumulazione o cremazione, anche dopo la celebrazione dei riti funebri.

Le case funerarie possono essere gestite da imprese in possesso dei requisiti previsti dalla Legge regionale 30/12/2009, n. 33, art. 70-bis, com. 3.

Requisiti soggettivi

Per svolgere l’attività è necessario possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali.

Requisiti oggettivi

I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

Le dotazioni strutturali e impiantistiche delle case funerarie devono essere conformi alle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalle norme nazionali per le camere mortuarie delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate. Oltre a quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 14/01/1997, le case funerarie devono disporre dei seguenti requisiti minimi strutturali:

  • un adeguato locale per la preparazione delle salme;
  • sistemi di sorveglianza continuativa, anche a distanza, per eventuali manifestazioni di vita della salma posta in osservazione;
  • almeno una cella frigorifera.

Le case funerarie non possono essere ubicate nelle immediate vicinanze delle strutture sanitarie, dei cimiteri e dei crematori, nonché delle strutture socio-sanitarie e socio assistenziali, degli hospice (Legge regionale 30/12/2009, n. 33, art. 70-bis, com. 5).

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 11:06.12